LEGGE 3 febbraio 1989, n. 39

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Art. 5
Per l'iscrizione nel ruolo l'interessato deve presenta!e domanda, in regola con l'imposta di bollo, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale risiede, o nella quale ha eletto domicilio se trattasi di cittadino della Comunità economica europea, indicando la sezione o le sezioni del ruolo in cui intende essere iscritto.
Nella domanda l'aspirante deve dichiarare di avere un'età non inferiore agli anni 18; di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana; di aver eletto domicilio in un comune della Provincia se cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea; di non svolgere attività in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti pubblici o privati, fatta eccezione per l'impiego presso imprese e società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di mediazione; di non svolgere attività per la quale è prescritta l'iscrizione in albi, ruoli, ordini, registri o elenchi; di aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della sua età scolare.
Alla domanda devono essere allegati:
a) certificato di residenza per i cittadini italiani e per quelli extra comunitari;
b) certificato di cittadinanza per i cittadini italiani e per quelli di uno degli Stati membri della CEE;
c) certificazione relativa al superamento dell'esame previsto dall'art. 2, lett. e) della legge, oppure titolo di scuola secondaria di secondo grado d'indirizzo commerciale o certificato di laurea in materie commerciali o giuridiche in originale o in copia autentica. I cittadini degli Stati della CEE e gli stranieri debbono allegare l'originale o una copia autenticata di un titolo di studio che il Ministero della pubblica istruzione abbia riconosciuto equipollente a uno di quelli innanzi indicati.
La Commissione di cui all'art. 7 della legge provvede d'ufficio ad accertare i requisiti indicati nell'art. 2, comma 3, lett. b) ed f) della legge stessa, nonché ad espletare gli accertamenti previsti dalla normativa contro la delinquenza mafiosa.
L'iscrizione nel ruolo decorre dalla data della deliberazione della Commissione di cui al comma quarto.

Art. 6
Alla commissione centrale di cui all'art. 4 della legge, sono attribuite le seguenti competenze:
1) decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti delle commissioni istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
2) curare ed assicurare l'uniformità dei criteri di valutazione dei requisiti soggettivi relativi all'art. 2, lettera e) della legge;
3) definire le materie e le modalità dell'esame previsto dal citato art. 2, lett. e) della legge.

Art. 7
1. Ai fini previsti dall'art. 7, comma 1, della legge, la Commissione istituita presso ciascuna Camera di commercio;
1) esamina l'istanza e 1 titoli prodotti dal richiedente l'iscrizione;
2) delibera con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l'iscrizione o il diniego di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato entro i quindici giorni successivi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
3) vigila avvalendosi anche dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sull'esercizio dell'attività degli iscritti, ferma restando la competenza delle Giunte camerali in materia disciplinare;
4) provvede ad inoltrare denuncia all'autorità giudiziaria nei casi previsti dall'art. 8, comma 2, della legge;
5) cura la conservazione dei moduli e formulari depositati ai sensi dell'art. 5, comma 4 della legge, in modo da assicurare la consultazione a chiunque ne abbia interesse.

Art. 8
Ai fini dell'istituzione delle commissioni di cui agli artt. 6 e 7, la rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni di categoria è indicata, per la scelta dei membri della Commissione centrale, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la scelta dei membri delle commissioni provinciali, dai competenti uffici provinciali del lavoro.

Art. 9
1. Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni di cui agli artt. 6 e 7 è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, effettivi o supplenti, fra i quali il presidente o il vice-presidente.
2. Le Commissioni deliberano a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri effettivi almeno otto giorni prima della riunione e può essere modificato solo in presenza e con il consenso di tutti i membri della Commissione stessa.
4. I membri delle Commissioni che non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, decadono dall'incarico.

Art. 10
Avverso i provvedimenti di sospensione, di cancellazione e di radiazione, gli interessati possono presentare ricorso davanti alla Commissione centrale entro il termine di trenta giorni dalla avvenuta comunicazione.


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