Agenti in attività finanziaria - Qualificazione dell'attività

E' agente in attività finanziaria la persona fisica o giuridica che professionalmente promuove e conclude, su mandato di uno o più intermediari finanziari, contratti riconducibili alle attività finanziarie previste dall'art. 106 T.U.B., senza, tuttavia, disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali (art. 2 DM 485/2001).

Le attività finanziarie per le quali si svolge l'attività di agenzia nei confronti del pubblico sono quelle ricomprese nell'art. 106 T.U.B., vale a dire: la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, l'assunzione di partecipazioni, la prestazione di servizi di pagamento, l'intermediazione in cambi. Lo svolgimento delle attività sopra elencate è riservato agli intermediari iscritti nell'elenco generale ex art. 106 T.U.B. e in quello speciale ex art. 107 T.U.B..

Si qualificano come agenti "Money transfer" quegli agenti in attività finanziaria, persone fisiche o giuridiche, che offrono, esclusivamente, il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire.

 

Esclusioni

Non costituisce attività di agenzia in attività finanziaria e quindi non comporta l'iscrizione nell'elenco l'esercizio delle seguenti attività:

  • di distribuzione di carte di pagamento;
  • di promozione e conclusione di contratti, compresi nell'esercizio delle attività finanziarie (previste dall'articolo 106, comma 1, del T.U.B.), effettuata da parte di fornitori di beni e di servizi unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (esempio, la società che vende veicoli industriali).

La disciplina degli agenti in attività finanziaria non si applica alle banche, alle imprese di investimento, alle società di gestione del risparmio, alle SICAV, agli intermediari finanziari, alle imprese assicurative, alla Poste italiane S.p.a. che possono, senza essere tenuti all'iscrizione nell'elenco, promuovere o concludere contratti finanziari su incarico di altri intermediari, salvo quanto disposto dalle rispettive normative di settore.

 

Attività compatibili ed esercitabili

L'attività di agenzia in attività finanziaria deve essere svolta in via esclusiva fatta eccezione per le attività compatibili o strumentali alla stessa. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere attività strumentali e connesse a quella di agenzia in attività finanziaria. Sono compatibili con l'agenzia in attività finanziaria (art. 5 del Decreto ministeriale n. 485/2001), le attività seguenti:

  • attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche nell'esercizio delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, del T.U.B. (vale a dire la concessione di finanziamenti, l'intermediazione in cambi, l'assunzione di partecipazioni, i servizi di pagamento). L'utilizzo degli agenti in attività finanziaria da parte delle banche è regolamentato dal comunicato BI pubblicato su GU n.211 del 9/9/2002 e dal comunicato BI pubblicato su GU n.11 del 14/1/2006.
  • altre attività professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in altri elenchi, ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna.

Agenti "Money transfer"

Gli agenti in attività finanziaria che offrono, esclusivamente, il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire possono svolgere anche altre attività.

 

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