|
|
|
Principi ispiratori e regole
di comportamento
|
| 1. |
La Federazione Italiana
Mediatori Agenti di Affari (FIMAA) si riconosce nei valori
che caratterizzano la tradizione libera e democratica
dell'associazionismo, e in questo spirito informa il proprio
Statuto ai seguenti principi: |
| a. |
la libertà associativa come
aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;
|
| b. |
il pluralismo, quale conseguenza
della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo
per le persone, per le imprese e per la società civile;
|
| c. |
la democrazia interna, quale
regola fondamentale per l'Organizzazione e riflesso della
democrazia politica ed economica che la Federazione propugna
nel Paese; |
| d. |
la solidarietà, fra le Componenti
associative, fra le imprese e nei confronti del Paese,
come carattere primario della sua natura associativa;
|
| e. |
la responsabilità verso
le Componenti associative, verso le imprese associate
e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo
sviluppo equo e integrato; |
| f. |
l'eguaglianza fra le Componenti
associative e fra le imprese aderenti in vista della loro
pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
|
| g. |
la partecipazione allo sviluppo
dei servizi legati alla evoluzione della realtà sociale,
come contributo al benessere di tutta la collettività;
|
| h. |
l'europeismo, quale forma
primaria, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti
crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione
pacifica fra le nazioni. |
| |
|
| 2. |
La Federazione si impegna
conseguentemente a impostare la sua azione, modello di
riferimento per le Componenti associative e per le imprese
associate, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:
|
| a. |
leale osservanza delle leggi
e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo
doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una
coscienza associativa che contrasti permanentemente ogni
pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone,
in qualunque forma si manifesti; |
| b. |
rispetto e promozione degli
interessi legittimi dei consumatori ed utenti e in particolare
del loro diritto a una corretta e completa informazione;
|
| c. |
senso di responsabilità
e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni
di vivibilità dell'ambiente e del territorio in cui si
opera; |
| d. |
partecipazione attiva e
disponibile degli associati alla vita dell'Organizzazione
a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli Organi;
|
| e. |
condotta morale e professionale
integra degli associati e in particolare di quelli fra
loro che rivestono incarichi in organismi interni o esterni
alla Federazione; |
| f. |
espletamento degli eventuali
incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio
e disponibilità a rimetterli all'Organizzazione qualora
il superiore interesse di essa lo esiga; |
| g. |
dovere di garantire la migliore
qualità dell'immagine ed il rispetto del nome dell'Organizzazione
in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo. |
| |
|
ARTICOLO 1
Denominazione e ambiti di rappresentanza
|
| 1. |
La Federazione Italiana
Mediatori Agenti di Affari (FIMAA), di seguito denominata
Federazione, rappresenta e tutela sul piano nazionale
gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti
che operano nel campo della mediazione, riconosciuti ai
sensi di legge. |
|
|
| 2. |
La Federazione aderisce
alla Confederazione Generale Italiana del Commercio del
Turismo e dei Servizi - Confcommercio, accettandone integralmente
lo Statuto. |
|
|
| 3. |
La Federazione non ha fini
di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti
politici. Può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere
regionale, nazionale ed internazionale che perseguano
finalità in armonia con quelle della Federazione. |
|
|
| 4. |
La Federazione ha sede in
Roma e la sua durata è illimitata. |
| |
|
ARTICOLO 2
Finalità
|
| 1. |
La Federazione, nell'interesse
generale degli operatori rappresentati, si prefigge di:
|
| a. |
promuoverne e tutelarne
gli interessi morali, sociali ed economici nei confronti
di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato; |
| b. |
favorire le relazioni tra
gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi
di comune interesse; |
| c. |
valutare e risolvere problemi
di carattere organizzativo, economico e sociale; |
| d. |
assistere e rappresentare
gli associati nella stipulazione di contratti collettivi
integrativi e/o nella promozione di ogni altra intesa
od accordo di carattere economico o finanziario, fatto
salvo il disposto dell'articolo 8 dello Statuto della
Confcommercio; |
| e. |
designare e nominare propri
rappresentanti o delegati in Enti, Organi o Commissioni
ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa; |
| f. |
promuovere e favorire servizi
e attività, sotto qualunque forma giuridica, direttamente
o indirettamente, di assistenza agli operatori, anche
attraverso la pubblicazione e diffusione di propri organi
di informazione ovvero altro tipo di pubblicazione periodica
e non. |
| g. |
partecipare, anche in forma
azionaria, a Società, Enti o Organismi per la realizzazione
degli scopi sociali; |
| h. |
promuovere la qualificazione
professionale e la formazione degli associati, fra cui
i corsi di preparazione agli esami; |
| i. |
espletare ogni altro compito
che da leggi o da deliberati dell'Assemblea sia ad essa
direttamente affidato. |
| |
|
ARTICOLO 3
Soci
|
| 1. |
Sono soci della Federazione:
|
| a. |
i Sindacati provinciali
e territoriali costituiti o comunque operanti nell'ambito
delle Organizzazioni territoriali di carattere generale
aderenti alla Confcommercio e rappresentativi degli operatori
che svolgono attività nel campo della mediazione; |
| b. |
i delegati degli operatori
che svolgono la propria attività nel campo della mediazione
in una provincia ove non sia stato costituito il sindacato,
designati dalla rispettiva associazione provinciale. |
| |
|
| 2. |
Possono altresì aderire,
secondo modalità e condizioni deliberate dal Consiglio
Nazionale, Organizzazioni, Enti e Istituzioni che si prefiggano
fini similari e comunque in armonia con quelli della Federazione. |
| |
|
| 3. |
E fatto divieto ai soci
di cui al primo comma di appartenere ad altri Organismi
sindacali aventi finalità identiche e/o incompatibili
con quelle perseguite dalla Federazione. |
| |
|
ARTICOLO 4
Adesione: modalità e condizioni
|
| 1. |
Per acquisire la qualifica
di socio gli aventi diritto devono presentare domanda
di ammissione sottoscritta dal Presidente. Sulla domanda
delibera la Giunta Esecutiva entro 60 giorni dalla ricezione
della domanda stessa. |
|
|
| 2. |
Nel caso in cui la domanda
di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata
in forma ufficiale entro 30 giorni. La mancata notifica
entro il predetto termine equivale ad accettazione della
domanda. |
|
|
| 3. |
Contro la delibera della
Giunta Esecutiva ammesso, entro 30 giorni dalla relativa
comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che
decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati. |
|
|
| 4. |
L'adesione impegna il socio
a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno.
|
|
|
| 5. |
L'adesione si intende tacitamente
rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato
dal socio, a mezzo lettera raccomandata, formale atto
di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza. |
|
|
| 6. |
L'adesione alla Federazione
attribuisce la qualifica di socio del sistema confederale
e comporta l'accettazione del presente Statuto e di quello
confederale. |
|
|
| 7. |
I Sindacati, ai fini di un adeguato coordinamento e
di quanto previsto dall'articolo 6, quarto comma, dello
Statuto confederale, consegnano alla Federazione e all'Associazione
territoriale competente l'elenco nominativo dei soci,
suddivisi secondo i rispettivi settori in cui operano.
|
| |
|
ARTICOLO 5
Contributi associativi
|
| 1. |
I soci sono tenuti a corrispondere
alla Federazione i contributi derivanti dagli obblighi
stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria,
dalle delibere della Confcommercio e dalle delibere della
Federazione, nella misura e con le modalità stabilite
dagli Organi competenti. |
|
|
| 2. |
Il Presidente della Federazione,
sentita la Giunta Esecutiva, può agire giudizialmente
nei confronti dei soci morosi. |
|
|
| 3. |
Solo se in regola con i
contributi associativi è possibile esercitare i diritti
sociali ovvero rappresentare la Federazione in Enti o
Commissioni ai sensi del precedente articolo 2, lettera
e. |
| |
|
ARTICOLO 6
Decadenza e recesso
|
| 1. |
La qualità di socio si perde:
|
| a. |
per lo scioglimento della
Federazione; |
| b. |
per dimissioni, secondo
i modi e nei termini di cui all'articolo 4, quinto comma;
|
| c. |
per decadenza deliberata
dalla Giunta Esecutiva in seguito a gravi contrasti con
gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti
Organi della Federazione o per violazione delle norme
del presente Statuto; |
| d. |
per la perdita dei requisiti
in base ai quali è avvenuta l'ammissione; |
| e. |
per mancato pagamento dei
contributi sociali nei termini previsti. |
| |
|
| 2. |
La perdita della qualifica
di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio
sociale. |
| |
|
ARTICOLO 7
Sanzioni
|
| 1. |
Le sanzioni applicabili
dalla Giunta Esecutiva, su proposta del Collegio dei Probiviri,
per i casi di violazione statutaria, sono: |
| a. |
la deplorazione scritta;
|
| b. |
la sospensione; |
| c. |
la decadenza. |
| |
|
| 2. |
La sanzione di cui alla
precedente lettera b comporta l'automatica sospensione
dell'esercizio dei diritti sociali. |
| |
|
ARTICOLO 8
Doppio Inquadramento
|
| 1. |
Il contestuale inquadramento
degli operatori nell'Organizzazione di categoria ed in
quel carattere generale territorialmente competente costituisce
fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela
sindacale. |
|
|
| 2. |
La Federazione cura l'attuazione
del doppio inquadramento per effetto del quale l'adesione
all'Organizzazione di categoria comporta l'automatica
e contestuale adesione a quella territoriale, e viceversa. |
|
|
| 3. |
Il compito di dirimere eventuali
controversie organizzative e contributive connesse al
doppio inquadramento spetta ad un collegio arbitrale composto
da un delegato della Confedera ne, da due rappresentanti
della Federazione, nominati dal Presidente, e da un rappresenta
designato dalla Associazione territoriale a carattere
generale interessata. |
| |
|
ARTICOLO 9
Organi
|
| 1. |
Sono Organi della Federazione:
|
| a. |
l'Assemblea; |
| b. |
il Consiglio Nazionale;
|
| c. |
la Giunta Esecutiva; |
| d. |
il Presidente; |
| e. |
il Vice Presidente Vicario;
|
| f. |
il Collegio dei Revisori
dei Conti; |
| g. |
il Collegio dei Probiviri. |
| |
|
ARTICOLO 10
Assemblea: composizione
|
| 1. |
L'Assemblea è composta:
|
| a. |
dal Presidente nazionale
e dal Vice Presidente Vicario; |
| b. |
dai Presidenti dei Sindacati
costituiti ai sensi dell'articolo 3, lettera a; |
| c. |
dai Delegati degli operatori
di cui all'articolo 3, lettera b, designati, di volta
in volta, dalle rispettive Associazioni territoriali tra
i propri soci che svolgono l'attività nel campo della
mediazione; |
| d. |
da un Rappresentante per
ciascuno degli Organismi di cui all'articolo 3, secondo
comma. |
| |
|
| 2. |
A ciascun Presidente o Delegato di cui alle precedenti
lettere b e c spetta un numero di voti proporzionale
a quello degli associati della provincia di appartenenza,
secondo il seguente schema:
- 1 voto se il numero dei soci è compreso fra 1 e
25;
- 2 voti se il numero dei soci è compreso tra 26
e 50;
- 3 voti se il numero dei soci è compreso tra 51
e 100;
- 4 voti se il numero dei soci è compreso tra 101
e 150;
- 5 voti se il numero dei soci è compreso tra 151
e 200;
- 6 voti se il numero dei soci è compreso tra 201
e 250;
- 7 voti se il numero dei soci è compreso tra 251
e 300;
- 8 voti se il numero dei soci è compreso tra 301
e 350;
- 9 voti se il numero dei soci è compreso tra 351
e 400;
- 10 voti se il numero dei soci è compreso fra 401
e 450;
- 11 voti se il numero dei soci è compreso fra 451
e 500;
- 1 voto in più ogni 100 soci da 501.
A ciascun Rappresentante di cui alla precedente lettera
d spetta un voto.
|
| |
|
| 3. |
Per la determinazione del
numero dei soci faranno fede gli elenchi del Contributo
Interassociativo e ogni altra documentazione equipollente
in possesso della Federazione al momento della convocazione
dell'Assemblea e documentazione idonea a certificare l'avvenuto
versamento della quota associativa. |
| |
|
| 4. |
I Presidenti dei Sindacati provinciali possono farsi
rappresentare esclusivamente da un Vice Presidente o
da un membro di un Organo deliberante dello stesso Sindacato.
|
| |
|
ARTICOLO 11
Assemblea: convocazione e svolgimento
|
| 1. |
L'Assemblea, in seduta ordinaria
e straordinaria, è convocata dal Presidente della Federazione
o da chi ne fa le veci. |
|
|
| 2. |
In seduta ordinaria l'Assemblea
è convocata almeno una volta l'anno, mediante lettera
raccomandata o telefax da spedire almeno 15 giorni prima
de) giorno fissato per l'adunanza. |
|
|
| 3. |
L'avviso dì convocazione
deve essere inviato ai Sindacati e, là dove non sia stato
costituito il relativo Sindacato, direttamente alle Associazioni
territoriali perché procedano alle designazioni di cui
all'articolo 10, primo comma, lettera b. |
|
|
| 4. |
L'avviso di convocazione
deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del
luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché le
indicazioni relative alla seconda convocazione. Se all'ordine
del giorno vi è l'approvazione di bilanci, l'avviso di
convocazione deve contenere copia degli stessi o le modalità
per la loro consultazione. |
|
|
| 5. |
L'Assemblea può essere convocata
in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio
Nazionale lo ritengano opportuno o su richiesta di Sindacati
aderenti, rappresentanti almeno un quinto dei voti, che
presentino uno schema di ordine del giorno. |
|
|
| 6. |
Nei casi in cui la convocazione
sia richiesta dal Consiglio Nazionale o dal prescritto
numero di componenti l'Assemblea, il Presidente deve provvedervi
entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta;
in caso di inerzia la convocazione verrà effettuata, entro
i 10 giorni successivi, dal vice Presidente Vicario o
dal più anziano dei Vice Presidenti. |
|
|
| 7. |
In caso di urgenza, l'Assemblea
può essere convocata telegraficamente o a mezzo telefax
con preavviso di almeno 5 giorni. |
|
|
| 8. |
L'Assemblea è presieduta
dal Presidente nazionale. Nell'Assemblea elettiva saranno
nominati dal Presidente tre scrutatori, che possono essere
scelti anche tra persone estranee ad essa. Svolge le funzioni
di segretario il Segretario Generale della Federazione. |
|
|
| 9. |
Quando si tratti di modifiche
statutarie o di scioglimento della Federazione, il segretario
dovrà essere un notaio o un delegato confederale. |
| |
|
ARTICOLO 12
Assemblea: validità
|
| 1. |
Le riunioni dell'Assemblea
sono valide in prima convocazione quando è presente un
numero di componenti che disponga della metà più uno dei
voti complessivamente spettanti; sono valide in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti. |
|
|
| 2. |
Il Presidente dell'Assemblea
propone, di volta in volta, le modalità di votazione salvo
che l'Assemblea decida diversamente e salvi i casi espressamente
previsti dal presente Statuto. |
|
|
| 3. |
Il Presidente dell'Assemblea
propone, di volta in volta, le modalità di votazione salvo
che l'Assemblea decida diversamente e salvi i casi espressamente
previsti dal presente Statuto. |
|
|
| 4. |
Alle elezioni delle cariche
sociali, in caso di parità di voto si procederà al ballottaggio
e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà
eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione
alla Federazione. |
| |
|
ARTICOLO 13
Assemblea: competenze
|
| 1. |
L'Assemblea in seduta ordinaria:
|
| a. |
stabilisce gli indirizzi
di politica sindacale e generale della Federazione; |
| b. |
elegge il Presidente e il
Vice Presidente Vicario della Federazione, preferibilmente
in una sezione diversa da quella che esprime il Presidente; |
| c. |
elegge 30 membri del Consiglio
Nazionale; |
| d. |
elegge i membri del Collegio
dei Revisori dei Conti; |
| e. |
elegge i membri del Collegio
dei Probiviri; |
| f. |
approva il bilancio consuntivo
e la relazione sull'attività svolta dalla Federazione,
nonché il bilancio preventivo e le relative linee programmatiche; |
| g. |
delibera su ogni altro argomento
posto all'ordine del giorno. |
| |
|
| 2. |
L'Assemblea in seduta straordinaria:
|
| a. |
delibera le modifiche al
presente Statuto; |
| b. |
delibera lo scioglimento
della Federazione; |
| c. |
delibera su ogni altro argomento
posto all'ordine del giorno. |
| |
|
ARTICOLO 14
Consiglio Nazionale: composizione
|
| 1. |
Il Consiglio Nazionale della
Federazione è composto dal Presidente e dal Vice Presidente
Vicario della Federazione e da 30 membri eletti dall'Assemblea;
per garantire un'adeguata rappresentanza delle diverse
sezioni, previste dalla normativa in vigore, il numero
dei componenti il Consiglio non può essere inferiore a
5 per ciascuna sezione. In caso di vacanza di un membro
subentrerà il primo dei non eletti. |
|
|
| 2. |
Su proposta del Presidente
possono essere cooptati fino a un massimo di 6 operatori
associati, in possesso di esperienze e competenze di particolare
rilievo, oltre ai rappresentanti regionali. |
|
|
| 3. |
Partecipa al Consiglio,
senza diritto di voto, un rappresentante per ciascuna
delle Consulte di cui all'articolo 25. |
| |
|
ARTICOLO 15
Consiglio Nazionale: convocazione e validità
|
| 1. |
Il Consiglio Nazionale è
convocato dal Presidente della Federazione, che lo presiede,
almeno una volta l'anno e tutte le volte che lo richiedano
almeno il 25 per cento dei suoi componenti o il Collegio
dei Revisori dei Conti. |
| |
|
| 2. |
Nel caso in cui la convocazione
sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal
Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedervi
entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta;
in caso di inerzia vi provvederà entro i successivi 10
giorni il Vice Presidente Vicario o un altro Vice Presidente
in ordine di anzianità. |
|
|
| 3. |
L'avviso di convocazione
deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora,
nonché l'ordine del giorno della riunione.
La presenza alle riunioni di tutti i componenti sana eventuali
vizi di convocazione. |
| |
|
| 4. |
La convocazione deve essere
inviata a mezzo lettera raccomandata o a mezzo telefax,
con preavviso di almeno 10 giorni. Nei casi di urgenza
la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma
o telefax con preavviso di almeno 5 giorni. |
|
|
| 5. |
Le sedute sono valide se
risultano presenti almeno 10 componenti. Non sono ammesse
deleghe. |
|
|
| 6. |
Ciascun membro del Consiglio
ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso
di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente;
nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e,
in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà
respinta. |
|
|
| 7. |
Le votazioni del Consiglio
sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente
il Presidente oppure il 25 per cento dei presenti e salvo
che riguardino persone. |
| |
|
ARTICOLO 16
Consiglio Nazionale: competenze
|
| 1. |
Il Consiglio, nel quadro
degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea: |
| a. |
determina le linee d'azione
della Federazione; |
| b. |
elegge, tra i propri componenti,
fino ad un massimo di 5 Vice Presidenti; |
| c. |
nomina tra i propri componenti,
su proposta del Presidente, l'Amministratore; |
| d. |
elegge, tra i propri componenti,
fino a 6 membri di Giunta; |
| e. |
predispone annualmente la
relazione politica e finanziaria, nonché i bilanci consuntivo
e preventivo; |
| f. |
stabilisce la misura dei
contributi dovuti dai soci; |
| g. |
nomina, su proposta del
Presidente, il Segretario Generale e ne stabilisce gli
emolumenti, salvo quanto previsto dall'articolo 24, terzo
comma; |
| h. |
nomina il Direttore responsabile
dell'organo di stampa della Federazione e ne stabilisce
gli eventuali emolumenti; |
| i. |
ratifica, sentito il parere
dei Consigli regionali, come dall'articolo 26, la nomina
dei delegati regionali e ne determina funzioni e competenze;
|
| l. |
nomina i componenti delle
Consulte di Settore; |
| m. |
approva e modifica i regolamenti
interni; |
| n. |
delibera per tutti gli atti
che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare
ed immobiliare, per l'accettazione delle eredità e delle
donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria
amministrazione; |
| o. |
dichiara la decadenza dalle
cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti
per tre sedute consecutive e quella dei soci morosi. |
| |
|
ARTICOLO 17
Giunta Esecutiva
|
| 1. |
La Giunta Esecutiva è composta
dal Presidente, che la presiede, dal Vice Presidente Vicario,
dall'immediato Past Presidente, dai Vice Presidenti e
da un massimo di 6 membri eletti dal Consiglio; per garantire
un'adeguata rappresentanza delle diverse sezioni, il numero
dei componenti la Giunta non può essere inferiore a 1
per ciascuna sezione. |
|
|
| 2. |
Essa è convocata dal Presidente
ogni volta lo ritenga necessario e, comunque, almeno tre
volte l'anno. |
|
|
| 3. |
La convocazione deve essere
effettuata a mezzo lettera raccomandata o a mezzo telefax
con preavviso di almeno 8 giorni. Nei casi di urgenza
la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma
o telefax con preavviso di almeno 5 giorni. |
|
|
| 4. |
Le riunioni sono valide
se risulta presente la maggioranza dei componenti. Non
sono ammesse deleghe. |
|
|
| 5. |
Ciascun membro ha diritto
ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità
prevale la parte che comprende il voto del Presidente;
nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e,
in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà
respinta. |
|
|
| 6. |
La Giunta Esecutiva: |
| a. |
provvede all'attuazione
delle deliberazioni consiliari; |
| b. |
provvede all'ordinaria gestione
della Federazione, tranne per ciò che statutariamente
è demandato ad altri Organi; |
| c. |
adotta, in caso di urgenza,
i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale,
riferendone alla prima adunanza dello stesso per la ratifica
del proprio operato; |
| d. |
delibera sull'ammissione
dei soci; |
| e. |
conferisce incarichi professionali,
occasionali o continuativi, a persone di specifica competenza;
|
| f. |
provvede alle designazioni
ed alle nomine dei rappresentanti della Federazione in
Organismi, Enti o Commissioni; |
| g. |
su proposta del Segretario
Generale assume e licenzia il personale; |
| h. |
può compiere tutti gli atti.
che si rendano necessari nell'interesse della Federazione
e che non siano demandati dallo Statuto ad altri organi. |
| |
|
| 7. |
Il Presidente uscente partecipa
con diritto di voto alle riunioni di Giunta per il quadriennio
successivo. |
| |
|
ARTICOLO 18
Presidente
|
| 1. |
Il Presidente rappresenta
la Federazione ad ogni effetto di legge e statutario;
ha potere di firma, che può delegare. |
|
|
| 2. |
Il Presidente: |
| a. |
attua le deliberazioni degli
Organi collegiali ed adotta i provvedimenti necessari
per il conseguimento dei fini sociali; |
| b. |
convoca e presiede le riunioni
delle Assemblee, del Consiglio Nazionale e della Giunta
Esecutiva; |
| c. |
ha la facoltà di agire e
resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori
alle liti; |
| d. |
vigila sull'ordinamento
dei servizi e sugli atti amministrativi; |
| e. |
adotta, in caso di urgenza,
i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale
e della Giunta Esecutiva, riferendo per la ratifica all'Organo
competente nella prima riunione successiva. |
| |
|
| 3. |
Il Presidente, in caso di
assenza od impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente
Vicario. |
|
|
| 4. |
In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice
Presidente Vicario ne assume le funzioni quale Presidente
Interinale e convoca, entro novanta giorni dalla vacanza,
l'Assemblea, che provvede all'elezione del nuovo Presidente.
|
| |
|
ARTICOLO 19
Collegio dei Revisori dei Conti
|
| 1. |
Il Collegio dei Revisori
dei Conti è composto da cinque membri, tre effettivi e
due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non soci. |
| |
|
| 2. |
In occasione della sua prima
riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno
un Presidente. |
|
|
| 3. |
Il Collegio ha funzioni
di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce
all'Assemblea; il Presidente del Collegio può partecipare,
senza diritto di voto alle riunioni degli Organi, solo
quando si tratta di temi di natura amministrativa. |
|
|
| 4. |
Il Collegio predispone la
relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede
di approvazione del bilancio consuntivo. |
|
|
| 5. |
La carica di Revisore dei
Conti è incompatibile con ogni altra carica all'interno
della Federazione. |
| |
|
ARTICOLO 20
Collegio dei Probiviri
|
| 1. |
Il Collegio dei Probiviri
è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti,
eletti dall'Assemblea anche fra i non soci. |
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| 2. |
In occasione della sua prima
riunione il Collegio provvede a nominare nel proprio seno
un Presidente. |
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| 3. |
AI Collegio possono essere
sottoposte tutte le questioni che non siano riservate
ad altri Organi e che riguardino l'applicazione del presente
Statuto e dei regolamenti interni. In particolare, il
Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere
su ogni controversia tra i soci che ad esso venga deferita
dal Presidente. |
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| 4. |
La carica di Proboviro è
incompatibile con ogni altra carica all'interno della
Federazione. |
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ARTICOLO 21
Cariche sociali: eleggibilità
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| 1. |
Possono essere eletti alle
cariche sociali tutti i soci iscritti a ruolo aderenti
ai Sindacati in regola coi pagamenti alla Federazione. |
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ARTICOLO 22
Cariche sociali: durata e svolgimento
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| 1. |
Gli Organi della Federazione
sono eletti a scrutinio segreto. |
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| 2. |
Gli eletti in Organi collegiali
non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono
automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata
per tre sedute consecutive. |
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| 3. |
Tutte le cariche elettive
sono gratuite ed hanno la durata di quattro anni. |
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| 4. |
Il Presidente, il Vice Presidente
Vicario e i Vice Presidenti che hanno ricoperto i rispettivi
incarichi per due mandati consecutivi non sono immediatamente
rieleggibili alla stessa carica. |
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| 5. |
Non può assumere cariche
o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme
statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi
associativi. |
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ARTICOLO 23
Cariche sociali: incompatibilità
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| 1. |
Le cariche di Presidente,
Vice Presidente Vicario, Segretario Generale ricoperte
nell'ambito della Federazione sono incompatibili con incarichi
di carattere politico accompagnati da funzioni di governo
a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali,
centrali e locali e con mandati parlamentari o incarichi
di partito. |
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| 2. |
Non sussiste l'incompatibilità
con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza
istituzionalmente riconosciuta alla Federazione. |
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| 3. |
Non possono essere eletti
nelle cariche sociali più di una persona che faccia parte
della stessa impresa, della stessa società, di società
che detengono partecipazioni in altre imprese nel settore
della mediazione (holding, capogruppo, partecipanti al
capitale, associate...) e di società che hanno più sedi,
secondo lo schema del franchising. |
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ARTICOLO 24
Segretario Generale
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| 1. |
Il Segretario Generale della
Federazione è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta
del Presidente. |
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| 2. |
Il Segretario Generale: |
| a. |
è il capo del personale;
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| b. |
è responsabile dell'attività
organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici
e della conservazione dei documenti; |
| c. |
coadiuva il Presidente e
gli Organi collegiali nell'espletamento del loro mandato. |
| d. |
partecipa, con voto consultivo,
alle riunioni degli Organi collegiali assumendone le funzioni
di segretario quando tale compito non sia espressamente
attribuito ad un notaio. |
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| 3. |
Le funzioni di Segretario
Generale, nonché l'espletamento del servizio di segreteria
possono essere attribuiti a personale della Confederazione
Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi.
In tal caso la Federazione concorderà annualmente con
la Confederazione le condizioni relative. |
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ARTICOLO 25
Consulte di Settore
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| 1. |
Sono istituite, nell'ambito
della Federazione, le Consulte di Settore. |
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| 2. |
Le Consulte hanno il compito
di rappresentare unitariamente, in seno alla Federazione,
le istanze degli operatori del rispettivo settore e di
contribuire all'individuazione e all'elaborazione dell'azione
politico-sindacale della Federazione. |
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| 3. |
Sono escluse dalle competenze
delle Consulte le materie di carattere amministrativo
ed organizzativo statutariamente attribuite agli organi
della Federazione. |
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| 4. |
La Giunta Esecutiva nomina
i componenti delle Consulte scegliendoli tra gli operatori
associati, in possesso di esperienze e competenze di particolare
rilievo nei settori rappresentati. |
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| 5. |
Il funzionamento delle Consulte
è disciplinato da un apposito Regolamento approvato dalla
Giunta Esecutiva. |
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ARTICOLO 26
Consigli Regionali
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| 1. |
Nell'ambito delle Regioni
saranno costituiti Consigli di coordinamento regionale
costituiti dai Presidenti dei Sindacati provinciali e/o
Delegati di cui all'articolo 3, lettera b operanti nella
medesima Regione e da un'altra persona indicata dal Presidente
provinciale. Tali Consigli avranno il compito di armonizzare
e coordinare l'attività di interesse regionale svolta
dai Presidenti provinciali e/o dai delegati di cui all'articolo
3, lettera b. |
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ARTICOLO 27
Patrimonio sociale
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| 1. |
Il patrimonio sociale è
formato da: |
| a. |
beni mobili ed immobili
e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso
della Federazione; |
| b. |
somme acquisite al patrimonio
a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate. |
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| 2. |
I proventi della Federazione
sono formati da: |
| a. |
contributi sindacali ordinari;
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| b. |
contributi sindacali integrativi;
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| c. |
contributi sindacali straordinari;
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| d. |
oblazioni volontarie; |
| e. |
proventi vari. |
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ARTICOLO 28
Scioglimento della Federazione
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| 1. |
Lo scioglimento della Federazione
è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, la
quale dovrà essere costituita da un numero di rappresentanti
che detengano almeno il 75 per cento dei voti complessivamente
spettanti e delibererà con il voto favorevole di almeno
il 75 per cento dei voti attribuiti. |
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| 2. |
La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà
alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri
e dettando le modalità di liquidazione.
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ARTICOLO 29
Disposizioni finali
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| 1. |
Per quanto non previsto
dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto
della Confcommercio, in quanto compatibili, ovvero le
disposizioni del Codice Civile. |
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ARTICOLO 30
Norma transitoria
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In deroga a quanto previsto
al primo comma dell'articolo 10 del presente Statuto,
l'Assemblea ordinaria del 9 novembre 1996 sarà composta
dai soggetti di cui all'articolo 12 dello Statuto FIMAA
vigente precedentemente all'approvazione del presente
Statuto.
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